Cass. civile del 1981 numero 2584 (28/04/1981)
La disposizione dell'art. 8 della legge 26-5-1965, n. 590, concernente disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice che esclude la prelazione agraria in caso di permuta, si riferisce ad ogni ipotesi di permuta e non soltanto alla permuta di terreni, sia perché‚ non esiste nel testo legislativo alcuna limitazione in tale senso sia perché‚ la ratio della norma é quella di tutelare in ogni caso il proprietario che intende conseguire un bene determinato e infungibile e non un semplice corrispettivo in denaro che é invece, per il proprietario, indifferente che gli sia versato da un soggetto piuttosto che da un altro.