Cass. civile del 1981 numero 1545 (17/03/1981)


Nell'ipotesi di atto di liberalità che, oltre ad essere determinato da ragioni di riconoscenza o da meriti particolari del donatario oppure dall'intenzione di remunerare un servizio specifico, malgrado che a tale remunerazione il donante non sia obbligato per legge, né tenuto per l'uso o per il costume sociale, sia diretto altresì al soddisfacimento di prestazioni ricevute, non si concretizzano due negozi distinti (da identificarsi, rispettivamente, in una datio in solutum proporzionale al valore normale dei servizi resi dalla persona che assume la veste di donataria ed in una donazione, avente ad oggetto l'eccedenza rispetto al valore indicato), ma un unico negozio, caratterizzato da un concorso di motivi, di natura in parte onerosa ed in parte gratuita, la regolamentazione del quale obbedisce al criterio della prevalenza, sicché‚ ricorre la donazione remuneratoria (che esige la forma solenne richiesta per le donazioni tipiche) quando risulti la prevalenza dell'animus donandi e, al contrario, un semplice negozio a titolo oneroso (per il quale é sufficiente, ai fini del trasferimento di immobili, l'atto scritto, anche non pubblico) allorché‚ il fine remuneratorio assorba l'animus donandi. L'indagine in ordine alla prevalenza, in concreto, dell'una o dell'altra figura negoziale é demandata al giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se congruamente motivato.

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