Cass. civile del 1980 numero 1855 (20/03/1980)


Nell'espromissione la spontaneità dell'assunzione del debito altrui consiste nella mancanza di una delegazione del debitore ma non comporta di necessitá una liberalità da parte dell'espromittente, potendo essa avvenire sia donandi causa che a titolo oneroso, pur se in base ad un rapporto fra il creditore e l'espromittente diverso da quello tra questo e il debitore. Per altro, il carattere oneroso dell'espromissione non é indispensabile ai fini della rivalsa dell'espromittente nei confronti del debitore, giacché‚ questo ultimo, ove non espressamente liberato dal creditore, rimane solidamente obbligato con l'espromittente, che ha pertanto diritto di regresso nei suoi confronti in base alle norme sulle obbligazioni solidali.

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