Cass. civile del 1979 numero 2167 (12/04/1979)


L'azione di riduzione del prezzo, previsto dall'ultimo comma dell'art. 1492, Codice civile, in tema di vendita, é applicabile, a norma dell'art. 1552, anche al contratto di permuta, dal momento che devono ritenersi compatibili, con questa ultimo comma, tutte quelle norme in materia di vendita che, pur facendo riferimento al prezzo, non si riferiscono al suo carattere pecuniario, ma considerano il prezzo come corrispettivo della prestazione e quindi si fondano genericamente sulla funzione di scambio del contratto. Poiché‚ nella permuta ciascun bene permutato costituisce corrispettivo dell'altro, la riduzione del prezzo va intesa come riduzione della prestazione del contraente adempiente mercé conguaglio in denaro imposto a carico del contraente non regolarmente adempiente o, se si è in presenza di beni fungibili, mediante restituzione in natura di parte di essi da parte di questa ultimo.

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