Cass. civile del 1976 numero 2485 (01/07/1976)


L'interposizione fittizia di persona ha come indispensabile presupposto l'accordo simulatorio fra i tre soggetti che vi partecipano (contraente apparente, contraente effettivo e controparte): occorre, perciò che l'altro contraente, non soltanto sia informato dell'intesa raggiunta tra interponente ed interposto, ma dia ad essa la propria consapevole adesione, sicchè il negozio si conclude con la costituzione di un vincolo contrattuale dal quale il prestanome resta nella sostanza escluso.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile del 1976 numero 2485 (01/07/1976)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti