Cass. civile del 1976 numero 1018 (20/03/1976)
La consegna, richiesta per il perfezionamento del contratto di comodato, non deve necessariamente rivestire forme solenni od avvenire materialmente, ma può aver luogo in qualunque modo che valga giuridicamente a porre il comodatario in grado di servirsi della cosa - (ad esempio, mediante la trasmissione di documenti rappresentativi ovvero la dichiarazione, di colui il quale dovrebbe compiere la tradizione, di tenere la cosa per conto del comodatario) - e può anche mancare, ove la cosa stessa sia già detenuta dal comodatario, essendo, in tal caso, sufficiente il semplice mutamento del titolo della detenzione.