Cass. civile del 1974 numero 4266 (13/12/1974)


Il patto di vendita a prezzo imposto non é riconducibile nell'ambito della normativa sulla restrizione, convenzionale della concorrenza (art. 2596, Codice civile), ma é soggetto alla disciplina dettata dall'art. 1379, Codice civile, la quale trova applicazione non soltanto nel caso di divieto assoluto di alienazione, ma anche quando il potere di alienare sia limitato in modo da incidere fortemente sulla libera disponibilitá del bene (nella specie: in cui il fabbricante forniva generi di abbigliamento al rivenditore, quest' ultimo, scaduto il contratto di fornitura, aveva posto in vendita la merce a prezzo inferiore a quello imposto con apposita clausola, la quale é stata ritenuta invalida, ai sensi dell'art. 1379, Codice civile per essere destinata ad operare anche oltre la cessazione del rapporto continuativo di fornitura).

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