Cass. civile del 1974 numero 1545 (29/05/1974)


La convalida del testamento (art. 590, codice civile) o della donazione (art. 799, codice civile) invalido esige la volontá di attribuire efficacia all'atto invalido e la conoscenza della causa di invalidità; la manifestazione di tale volontá e scienza non comporta la adozione di formule sacramentali ed é anzi implicita nell'esecuzione volontaria della liberalità nulla da parte di chi conosceva la causa invalidante; tuttavia, se la convalida avviene mediante atto formale, questa atto deve contenere i requisiti previsti dall'art. 1444, codice civile per la convalida dell'atto annullabile, cioè l'indicazione del negozio invalido e della causa invalidità nonché‚ la dichiarazione che si intende convalidarlo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile del 1974 numero 1545 (29/05/1974)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti