Cass. civile del 1973 numero 1255 (11/05/1973)


Qualora determinati immobili siano stati acquistati in vita dall' ascendente, con denaro proprio, in nome e nell' interesse dei figli, la ricostruzione del patrimonio ereditario deve compiersi mediante collazione del denaro sborsato per l' acquisto e non già dei beni acquistati con denaro stesso. L' imputazione o il conferimento sono soggetti i questo caso al principio nominalistico con l' esclusione di qualsiasi rivalutazione.

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