Cass. civile del 1972 numero 3477 (01/12/1972)


Nulla vieta che le parti condizionino l’efficacia di un contratto all’avvento di una nuova disciplina legislativa che comporti l’abolizione di un divieto vigente al momento della stipulazione; divieto che, di regola, non può estendersi agli atti la cui efficacia le parti intendano rinviare al momento in cui essi non risulteranno più in contrasto con norme imperative e la cui funzione non deve dunque esplicarsi sotto il suo impero. (nella specie, era in discussione la validità di un contratto con il quale un minore, nel trasferire una farmacia a lui pervenuta per successione, aveva stipulato un preliminare di retrovendita condizionato al venir meno della disciplina legislativa (art. 369 t.u.) sul divieto di trasferimento delle farmacie legittime a persona non iscritta nell’albo professionale dei farmacisti).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile del 1972 numero 3477 (01/12/1972)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti