Cass. civile del 1972 numero 2681 (11/08/1972)


Il principio in claris non fit interpretatio, per quanto non espresso nelle regole sull'interpretazione dei negozi giuridici, è sempre vigente nel significato intrinseco che, quando la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalle dichiarazioni delle parti medesime, in virtù delle quali il negozio è stato concluso, il giudice non ha ragione di discostarsi dal significato letterale e logico di tali dichiarazioni, a meno che non individui la sussistenza di particolari e specifiche cause per le quali si debba ritenere che le parti del negozio, pur essendosi espresse in un determinato senso, abbiano, in realtà, manifestato una volontà diversa.

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