Cass. civile del 1971 numero 1368 (12/05/1971)


Qualora le attribuzioni testamentarie di beni determinati in funzione di quote non esauriscano l'intera massa di beni, salvo diversa volontà del testatore, si trasmettono agli eredi legittimi e la vocazione legittima non opera, rispetto all'universum ius, detratti i beni specificatamente assegnati dal testatore, come se le assegnazioni costituissero dei legati bensì è anch'essa ex rebus certis.La institutio ex re certa deve considerarsi istituzione di erede quando il de cuius ha considerato la res certa in rapporto alla totalità del suo patrimonio come quota di esso, da determinarsi in concreto attraverso il rapporto proporzionale fra il valore delle res certae attribuite e il valore dell'intero asse. Al testamento sono applicabili le norme sull'interpretazione dei contratti, sia pure con il necessario limite della loro riferibilità ad un negozio unilaterale mortis causa e, quindi, solo in quanto si armonizzino con la natura e la funzione della dichiarazione di ultima volontà.

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