Cass. civile del 1970 numero 1330 (08/09/1970)


La cessione del contratto, nella disciplina del vigente Codice civile, assume la figura di un negozio giuridico plurilaterale che postula il necessario intervento di tre soggetti; il cedente, il cessionario e il ceduto. A differenza di quanto avviene nella cessione di credito, in cui si ha il trasferimento di singoli elementi del rapporto ed in cui l'assenso del creditore ceduto é estrinseco alla convenzione, in tale negozio il consenso del contraente ceduto rappresenta un elemento costitutivo, al pari del consenso degli altri due soggetti.E', pertanto, da escludere che detto consenso possa essere dato tacitamente, qualora per il negozio sia necessaria una forma particolare, come deve ritenersi nell'ipotesi in cui tale forma sia prescritta per il negozio ceduto, data la modificazione soggettiva che di questo il detto negozio importa.

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