Cass. civile del 1959 numero 2987 (20/10/1959)


Nel sistema del diritto positivo il concetto di inesistenza va tenuto distinto da quello di nullità, dovendo ammettersi, in linea di massima, che dove la legge parla di nullità del negozio non sempre vuole riferirsi anche alla giuridica inesistenza, e che non in ogni caso di inesistenza possono essere applicate le disposizioni che regolano la nullità.

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