Cass. civile del 1954 numero 3297 (06/10/1954)


La norma dell'art. 712 c.c., pone a carico della massa ereditaria le spese sostenute dall'esecutore testamentario, in quanto tale norma trova applicazione per quelle spese che sono necessariamente ed inevitabilmente connesse all'attività dell'esecutore in dipendenza dell'incarico ricevuto, non anche per quelle giudiziali, causate dalla lite promossa da uno dei coeredi o legatari, per le quali riprende pieno vigore il principio della soccombenza.

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