Cass. civile, sez. VI del 2014 numero 3082 (11/02/2014)




Quando sia stata resa nell'atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie (l. n. 604/1954, Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina) e non sia stato prodotto né il certificato provvisorio previsto dal primo comma dell'art. 4, né quello definitivo previsto dall'art. 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti presentino apposita domanda all'ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell'ispettorato provinciale agrario di cui al comma II dell'art. 4.

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