Cass. civile, sez. VI del 2014 numero 1464 (24/01/2014)




Secondo l'orientamento giurisprudenziale italiano prevalente deve essere considerato consumatore e beneficia della disciplina di cui all'art. 1469 bis c.c. e segg. (attualmente D.Lgs. n. 206/2005, artt. 3 e 33 e segg.) la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; mentre deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale e professionale, ricomprendendosi in tale nozione anche gli atti posti in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'impresa.

Deve dichiararsi la competenza del giudice ove ha la residenza l’assistito nella lite per responsabilità professionale dell’avvocato, ben potendosi riconoscere al primo la qualità di consumatore, con l’applicazione del relativo Foro, a nulla rilevando che l’interessato sia a sua volta un professionista, laddove il contratto ha per oggetto la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di attività economica.

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