Cass. civile, sez. VI del 2013 numero 21208 (17/09/2013)




Con riferimento alla pretesa impossibilità della prestazione, occorre ulteriormente osservare che la sola circostanza dell'allontanamento dalla casa non determina di per sé una causa non imputabile ai fini dell'accertamento dell'impossibilità della prestazione che estingue l'obbligazione occorrendo anche la prova della diligenza impiegata in concreto sia per evitare che sorgesse, l'ostacolo all'adempimento.

In tema di impossibilità della prestazione, deve essere offerta dall'obbligato la prova della non imputabilità, anche remota, dell'evento impeditivo.

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