Cass. civile, sez. VI del 2013 numero 17073 (10/07/2013)



Le cosiddette clausole vessatorie abbisognano di specifica approvazione per iscritto solo ove inserite in contratto predisposto unilateralmente da uno dei contraenti, onde la specifica approvazione non è necessaria quando il contratto è stato redatto da entrambi i contraenti e riflette, anche nella clausola de qua, il risultato dell'incontro delle volontà delle parti e non la regolamentazione precostituita da una sola di esse.

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