Cass. civile, sez. VI del 2011 numero 28023 (21/12/2011)




Incorre nella violazione del principi di personalità e qualità della prestazione, di cui all’art. 47, comma II, del codice deontologico, il notaio il quale stipuli un numero di atti tale – considerato un determinato lasso di tempo – che non sia garantita la personale e completa esecuzione di tutte le fasi da parte del notaio (indagine, redazione, lettura, conformità alla volontà delle parti).

La frettolosità è infatti incompatibile con l'attività notarile ed essa è ben deducibile presuntivamente allorquando il tempo dedicato alla formazione dell'atto non sia sufficiente neppure alla lettura integrale dell'atto stesso. In questo caso è onere del notaio provare la corretta esecuzione delle varie operazioni.

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