Cass. civile, sez. VI del 2011 numero 22348 (26/10/2011)



Chi intende avvalersi dell'accessione del possesso di cui all'art. 1146, comma II, c.c., per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo, ancorché invalido o proveniente a non domino, a giustificare la traditio del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso. Ne consegue che il convenuto in azione di regolamento di confini che eccepisca l'intervenuta usucapione invocando l'accessione del possesso, deve fornire la prova dell'avvenuta traditio in virtù di un contratto comunque volto a trasferire la proprietà del bene in questione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. VI del 2011 numero 22348 (26/10/2011)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti