Cass. civile, sez. VI del 2011 numero 21202 (13/10/2011)




Sussiste la responsabilità disciplinare del notaio a norma dell'art. 28, c. I, n. 1, l. n. 89/1913, per aver redatto un atto espressamente proibito dalla legge, allorché sia stato rogato, a decorrere dall'1 settembre 2011, un atto costitutivo di società, con previsione di clausola compromissoria di arbitrato di diritto comune e, quindi, difforme dal disposto dell'art. 34 del d. lgs. n. 5/2003, poiché solo da tale data può ritenersi pacifica l'interpretazione della norma come comportante la nullità di siffatta clausola.
Infatti solo l'inequivocità della nullità integra l'atto "espressamente proibito dalla legge" alla cui redazione l'art. 28 Ordinamento del Notariato riconnette la responsabilità disciplinare. Tale circostanza costituisce, quindi, una componente dell'elemento oggettivo dell'illecito e non dell'elemento soggettivo e consiste non solo nella redazione di un atto nullo, ma anche dal fatto che tale nullità è inequivoca, cioè si riferisce a contrasti dell'atto con la legge, che risultino in termini inequivoci e pacifici, anche se la sanzione di nullità deriva solo attraverso la disposizione generale di cui all'art. 1418, c. I, c.c..

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. VI del 2011 numero 21202 (13/10/2011)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti