Cass. civile, sez. VI-T del 2016 numero 13550 (01/07/2016)



In tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l'acquisto della prima casa, la previsione dell'acquisto, entro un anno dall'alienazione dell'immobile agevolato, di un terreno sul quale il contribuente intende costruire la propria abitazione principale, integra semplicemente un dies ad quem, senza che sia invece fissato un dies a quo, con la conseguenza che l'esonero dalla causa di decadenza deve restare ferma anche nell'ipotesi in cui il contribuente fosse già in precedenza proprietario del terreno, essendo solo necessario che su tale terreno venga realizzato, entro un anno dalla vendita del precedente immobile, un fabbricato utilizzabile come abitazione principale.

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