Cass. civile, sez. VI-T del 2015 numero 4134 (02/03/2015)



Il patto di "mutuo dissenso" a mezzo del quale viene retrocessa la proprietà e la disponibilità del ramo di azienda già oggetto del trasferimento, produce l'effetto di risolvere il precedente contratto ponendone nel nulla gli effetti con conseguente retrocessione all'originario proprietario. Ciò posto, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, la fattispecie è inquadrabile nella prima delle ipotesi disciplinate dall'art. 28 del T.U. n. 131/1986 e l'atto deve essere conseguentemente assoggettato all'imposta proporzionale di registro da applicarsi con l'aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari.

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