Cass. civile, sez. VI-II del 2013 numero 3586 (13/02/2013)



In tema di condominio negli edifici, dopo la sentenza 4806/05 delle Sezioni Unite civili, debbono qualificarsi nulle le delibere dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto. Da ciò consegue che non ha senso distinguere fra il vizio che può inficiare il momento genetico della formazione dell’assemblea rispetto al suo momento deliberativo su specifici argomenti, pena un vulnus all’intera tenuta argomentativa che ha messo in rilievo il carattere residuale della nullità delle delibere condominiali.

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