Cass. civile, sez. VI-II del 2013 numero 24882 (06/11/2013)




Qualora il de cuius per redigere il testamento olografo abbia fatto ricorso all'aiuto materiale di altra persona che ne abbia sostenuto e guidato la mano nel compimento di tale operazione, tale circostanza è sufficiente ad escludere il requisito dell'autografia, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alla reale volontà del testatore, dovendosi dunque dichiarare la nullità laddove l’intervento della "mano guidante" ha interessato non solo la data, unico elemento che configurerebbe l’annullabilità e non la nullità, ma anche la sottoscrizione e l'intero testo della scheda.

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