Cass. civile, sez. V del 2016 numero 2616 (10/02/2016)



Il termine perentorio di diciotto mesi fissato, a pena di decadenza, per il trasferimento di residenza, ai fini della conservazione dell'agevolazione fiscale, non tollera alcuna giustificazione in quanto il trasferimento è onere che conforma un potere dell'acquirente e che va esercitato nel suindicato termine a pena di decadenza, sul decorso della quale nessuna rilevanza va riconosciuta ad impedimenti sopravvenuti, anche se non imputabili all'acquirente.

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