Cass. civile, sez. V del 2016 numero 26050 (16/12/2016)




Ora, fermo restando che - come poc'anzi evidenziato - il cumulo non sortiva effetto impositivo del donatum, ma soltanto effetto determinativo dell'aliquota progressiva, si ritiene logica e coerente conseguenza che, eliminata quest'ultima in favore di un sistema ad aliquota fissa sul valore non dell'asse globale ma della quota di eredità o del legato, non vi fosse più spazio per dar luogo al coacervo. Né, una volta differenziate le aliquote di legge sulla base del criterio primario non dell'ammontare crescente del compendio ereditario ma del rapporto di parentela, poteva residuare alcuna ratio antielusiva.

In tale situazione normativa sono poi sopravvenute la soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni (L. n.383/01) e la sua re-istituzione (D.L. n. 262/2006 conv. in L. n. 286/2006). Disciplina, quest'ultima, che ha anche formalmente eliminato, abrogandola espressamente nell'art. 2, comma 52, la norma (D.Lgs. n.- 346/1990, art. 7, commi da 1 a 2 quater) che costituiva, come detto, il riferimento e presupposto imprescindibile del citato art. 8, comma 4.

E' vero che la disciplina qui applicabile (L. n. 286 del 2006, art. 2, comma 50) richiama, "per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54" le disposizioni del D.Lgs. n. 346/1990 "in quanto compatibili", ma le ragioni di incompatibilità del cumulo ex art. 8 cit. permangono e trovano conferma anche alla luce della disciplina della reintrodotta imposta di successione; applicata anch'essa secondo aliquote fisse sul valore complessivo dei beni devoluti a ciascun erede o legatario in ragione del rapporto di parentela.

Nè può ritenersi che il cumulo ex art. 8 cit. sia tuttora vigente al residuale fine di individuare la base imponibile al netto della franchigia esente da imposta.

Da un lato, la lettera e la ratio dell'art. 8, comma 4 erano inequivoche nel limitare la rilevanza del cumulo "ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili", e non altrimenti (così come ritenuto anche dalla citata giurisprudenza di legittimità); dall'altro, la L. n. 286 del 2006 ha rimodulato il regime di franchigia sull'imposta di successione e sulle donazioni (art. 2, comma 49), anche mediante abrogazione (comma 50 cit.) della disposizione (D.Lgs. n. 346/1990, art. 7, comma 2 quater come introdotto dalla L. n. 342/2000, art. 69) che precludeva la fruizione della franchigia sulla prima imposta qualora già fatta valere, e fino alla concorrenza del valore di fruizione, sulla seconda.

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