Cass. civile, sez. V del 2016 numero 24940 (06/12/2016)



Fermo restando che il cumulo fra donatum e relictum non sortiva effetto impositivo del donatum, ma soltanto effetto determinativo dell'aliquota progressiva, si ritiene logica e coerente conseguenza che, eliminata quest'ultima in favore di un sistema ad aliquota fissa sul valore non dell'asse globale ma della quota di eredità o del legato, non vi fosse più spazio per dar luogo al coacervo. Né, una volta differenziate le aliquote di legge sulla base del criterio primario non dell'ammontare crescente del compendio ereditario ma del rapporto di parentela, poteva residuare alcuna ratio antielusiva.

Deve dunque ritenersi che, anche prima della formale abrogazione del D.Lgs. n. 346/1990, art. 7 (comma 12 quater) e ss.mm. da parte della L. n.286/2006, art. 2, comma 50 il disposto dell'art. 8, comma 4 in esame trovasse - a seguito ed in forza della menzionata modificazione, da parte della L. n. 342/2000, della norma di riferimento sostanziale di cui all'art. 7 medesimo - insuperabile limite di compatibilità.

Non è pertanto qui in discussione il principio generale di irretroattività della norma impositiva quanto - se mai - quello di abrogazione implicita per incompatibilità applicativa di una disposizione per effetto della formale modificazione del regime impositivo di riferimento contenuto in un'altra disposizione; modificazione a seguito della quale la prima disposizione non ha più ragione, nè modo, di operare.

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