Cass. civile, sez. V del 2014 numero 22002 (17/10/2014)



In tema di agevolazione fiscale connessa all'acquisto della prima casa, l'impegno assunto dall'acquirente, in sede di atto di acquisto, a stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile entro il termine di diciotto mesi, va valutato tenendo conto della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, essendo, per contro, irrilevanti le motivazioni soggettive relative al mancato trasferimento della predetta residenza.

Le precarie condizioni di salute del contribuente non giustificano il mancato trasferimento della residenza presso l'immobile acquistato con i benefici prima casa. Dunque, il contribuente non può usufruire delle agevolazioni fiscali per la mancanza di ricorrenza di una causa di forza maggiore.

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