Cass. civile, sez. V del 2011 numero 22263 (26/10/2011)



I versamenti in denaro effettuati dai soci per consentire all’ente di perseguire i propri scopi, o di ripianare perdite sociali, non possono essere considerati, ai fini dell’applicabilità della disciplina di cui agli artt. 51 e ss. del D.P.R. n. 917/86 – né ricavi (art. 55), né plusvalenze patrimoniali (art. 54), né sopravvenienze attive (art. 55). Ed invero, tali versamenti, se integrano prestiti con obbligo di restituzione, non comportano un profitto per la società, ma si risolvono in un aumento di liquidità, e se siano effettuati a fondo perduto – come nel caso concreto – benché aumentino il patrimoniale sociale, non sono, tuttavia, computabili fra le sopravvenienze attive, stante l’espressa previsione dell’art. 55, comma IV, del D.P.R. n. 917/86.

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