Cass. civile, sez. V del 2007 numero 4047 (21/02/2007)


In tema di imposta di registro, è legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l'atto societario ed ha richiesto la registrazione, essendo il notaio, ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 131/1986, obbligato al pagamento dell'imposta in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, ed avendo l'Amministrazione la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri; il pagamento effettuato dal notaio comporta, inoltre, la definizione del rapporto tributario anche nche con la società e ciò in forza di quanto dispone l'art. 1292 c.c, in caso di obbligazione solidale: "ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri". E la società, dopo il pagamento effettuato da parte del notaio (tanto più se avvenuto con denaro depositato dalla contribuente presso il notaio) non può richiedere il rimborso dell'Amministrazione finanziaria in quanto, salva prova contraria, nei rapporti con il creditore si presume che l'obbligato intimato intanto abbia provveduto al pagamento, in quanto abbia avuto l'assenso da parte di tutti gli altri coobbligati, nei cui confronti, altrimenti, non potrebbe esercitare il diritto di regresso ex art. 1299 c.c.

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