Cass. civile, sez. Unite del 2008 numero 9148 (08/04/2008)


In tema di condominio degli edifici, deve escludersi che le obbligazioni contratte nell'interesse del condominio a cagione dell'effettuazione di lavori di ristrutturazione, di rifacimento o di manutenzione dell'edificio abbiano carattere solidale. Esse, infatti, salvo che la legge disponga diversamente, sono obbligazioni connotate da parziarietà. Ai singoli si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto interesse del condominio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Le obbligazioni dei condomini, pertanto, sono regolate da criteri simili a quelli usati per le obbligazioni ereditarie. Ne deriva che illegittimamente il creditore rivolge la richiesta di adempimento a uno solo dei condomini o a più condomini. La domanda di pagamento, sul punto, deve essere rivolta a tutti i condomini, in proporzione alla singola quota debitoria di spettanza. Per accertare la consistenza di tale quota, il creditore ha l'onere di controllare le tabelle millesimali del condominio.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Unite del 2008 numero 9148 (08/04/2008)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti