Cass. civile, sez. Unite del 2008 numero 26972 (11/11/2008)


Non si dà un'autonoma categoria di danno qualificabile come danno esistenziale, dovendo lo stesso intendersi come da annoverarsi nell'ambito del danno non patrimoniale. Ne segue che il c.d. "danno alla vita di relazione" deve essere risarcito soltanto quando risulti lesivo di interessi costituzionalmente garantiti. Il danno non patrimoniale è categoria generale non atta ad essere distinto in sottocategorie variamente qualificate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica qualificazione appellata "danno esistenziale" in quanto, per il tramite della stessa, seguire l'impossibilità di tipizzare il danno non patrimoniale, sia pure attraverso l'individuazione dell'apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale. Sotto quest'ultimo sarebbero ricomprese fattispecie necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre un siffatto risultato non pare essere stato previsto dal legislatore nè parrebbe giustificabile in base all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo la Carta Costituzionale.

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