Cass. civile, sez. Unite del 2006 numero 6572 (24/03/2006)




In tema di risarcimento del danno da demansionamento e dequalificazione del lavoratore Il danno esistenziale, conseguente a demansionamento del lavoratore, può essere riconosciuto dal giudice solo se debitamente provato. Il riconoscimento del diritt del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva, non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, della natura e delle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul "fare a-reddituale" del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, iducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espresssione e realizzazione della sua personalità nel m ondo esterno- va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento fra i quali assume precipuo rilievo la prova per presunzioni

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Unite del 2006 numero 6572 (24/03/2006)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti