Cass. civile, sez. Unite del 2006 numero 14865 (28/06/2006)


L'acquisto di un terreno per realizzare un parco pubblico e l'iscrizione di esso nell'inventario dei beni demaniali comunali, in difetto della concreta e attuale destinazione al pubblico servizio, non è sufficiente per attribuire il carattere dell'indisponibilità, come pure la cessione di un terreno al Comune, stipulata in esecuzione di una convenzione di lottizzazione al fine di assicurare la possibilità di destinazione del bene a verde pubblico, prevista dal piano di lottizzazione secondo le norme del piano regolatore generale, fa solo entrare il bene nel patrimonio del Comune, senza assegnargli i caratteri che ne determinano la collocazione nella categoria dei beni del patrimonio indisponibile, potendo ciò dipendere esclusivamente da un' effettiva e concreta destinazione a pubblico servizio.

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