Cass. civile, sez. Unite del 2005 numero 1521 (26/01/2005)


È ammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento con il quale, in sede di reclamo ex art. 749 c.p.c., sia disposta la revoca della proroga del termine assegnato ex art. 500 c.c. agli eredi accettanti con beneficio di inventario per liquidare le attività ereditarie e formare lo stato di graduazione.Per effetto del provvedimento di revoca della proroga del termine per il compimento delle operazioni di cui all'art. 500 c.c., l'erede accettante con beneficio di inventario si troverebbe esposto, a causa del mancato compimento nel termine assegnatogli della procedura di liquidazione dei beni ereditari, all'azione di decadenza dei creditori del defunto e dei legatari e, quindi, alla perdita della originaria posizione, con conseguente assunzione della qualità di erede puro e semplice, in quanto tale tenuto a rispondere dei debiti del defunto con proprio patrimonio.

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