Cass. civile, sez. Unite del 2005 numero 13294 (21/06/2005)


L'impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano la cosa inidonea all'uso cui è destinata, di per sé non dà vita a una nuova obbligazione estintiva o sostitutiva dell'originaria obbligazione di garanzia, ma consente al compratore di essere svincolato dai termini di decadenza e dalle condizioni di cui all'art. 1495 cod. civ. ai fini dell'esercizio delle azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo, perché tale impegno si risolve in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione.

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