Cass. civile, sez. Unite del 1999 numero 759 (12/11/1999)


In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la tempestività o meno della richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, in rapporto al termine decadenziale di un anno previsto dall' art. 59, sesto comma, del D.P.R. 16 settembre 1958 n. 916 (e successive modificazioni), deve essere verificata tenendo conto - alla stregua della lettera della legge (in particolare, commi secondo e settimo del citato articolo) e dei principi generali in materia procedimentale - non già della data di ricezione della richiesta predetta da parte del Procuratore Generale della Cassazione che ne è destinatario, bensì della data della richiesta stessa, in quanto tale atto, che deve essere esternato in forma certa e documentale, è sufficiente a far considerare iniziato il procedimento. Al fine dell' individuazione della data della richiesta agli effetti della valutazione della sua tempestività può farsi riferimento alla data dell' annotazione della spedizione della richiesta stessa nel registro di protocollo del Ministero di Grazia e Giustizia, poiché il registro di protocollo di un pubblico ufficio, nel quale vengono annotate in ordine cronologico le corrispondenze in arrivo ed in partenza, costituisce atto pubblico di rilevanza esterna e fa fede fino a querela di falso, in quanto destinato a provare la data dell' annotazione e la successione nel tempo delle ricezioni e delle spedizioni, così consentendo di desumere l' esistenza a quella data del documento ricevuto o spedito.

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