Cass. civile, sez. Unite del 1998 numero 3385 (02/04/1998)


L'azione di reintegra al demanio di uso civico delle terre abusivamente detenute da privati, delle quali sia già accertata, o comunque incontestata, la qualità demaniale, costituisce, a differenza dell'azione di rivendica - che tende invece al recupero del bene attraverso l'invocato riconoscimento della sua appartenenza al demanio di uso civico ed è attribuita alla giurisdizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici dagli artt. 29 e 32 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e dall'art. 3 legge 10 luglio 1930 n. 1078 - esplicazione del potere di autotutela da parte della Pubblica Amministrazione, rispetto al quale la posizione dell'occupante è di interesse legittimo, con riguardo all'eventuale beneficio dell'istituto della legittimazione. Pertanto, salvo che l'opposizione importi contestazione della "qualitas soli", l'azione di reintegra, che già apparteneva alla competenza del commissario regionale (ai sensi dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, nonché degli artt. 25, 29, 30, e 31 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332) quale organo della P.A., non rientra più nelle attribuzioni dello stesso, essendo state trasferite alle Regioni, mediante l'art. 66 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, tutte le funzioni amministrative attinenti alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni ed alla destinazione delle terre di uso civico.

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