Cass. civile, sez. Unite del 1997 numero 13046 (27/12/1997)


La concessione di un cosiddetto credito agevolato presuppone la nascita di un rapporto principale, instaurato tra l'istituto finanziario erogatore ed il privato, e di un rapporto secondario, tra l'ente pubblico ed il detto istituto finanziario, il primo rapporto integrando gli estremi del mutuo di scopo (in cui per legge o per volontà delle parti assume un ruolo primario l'interesse alla realizzazione dello scopo, tanto da tradursi, attraverso una clausola di destinazione, nella assunzione, da parte del sovvenuto, dell'obbligo di compiere l'attività necessaria al perseguimento dello scopo medesimo), il secondo essendo rappresentato da una convenzione (comunemente detta contratto di ausilio) diretta a regolare l'obbligazione nei confronti dell'istituto finanziario con la quale l'ente pubblico si accolla una parte degli interessi che devono essere corrisposti dal privato all'istituto mutuante. Il collegamento tra il rapporto di credito fondamentale originato dal mutuo di scopo ed il rapporto di ausilio raffigurato dal contributo in conto interessi concesso dall'ente pubblico è, poi, di natura accessoria, tanto da poter cessare, lasciando sopravvivere il solo rapporto principale, quando l'istituto finanziario lo abbia regolato in modo da convertire il contratto di credito agevolato in un contratto di credito ordinario. A tanto consegue che, una volta emanato il provvedimento di ammissione al contributo, ed una volta stipulato il contratto, le posizioni delle parti vanno configurate, indiscutibilmente, in termini di diritto soggettivo, così che tutte le eventuali, successive questioni (quale quella relativa al provvedimento con cui si disponga il venir meno dei benefici accordati da parte del concedente pubblico, assimilabile alla declaratoria di risoluzione ex art. 1456 cod. civ.) devono essere proposte dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, e non anche dinanzi al giudice amministrativo.

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