Cass. civile, sez. Unite del 1993 numero 4344 (09/04/1993)


L' indennità di espropriazione e quella di occupazione legittima, sia per la parte originariamente fissata nel provvedimento ablatorio, sia per quella ulteriore, eventualmente liquidata nel giudizio di opposizione alla stima, costituiscono debiti di valuta non suscettibili di automatica rivalutazione in relazione al deprezzamento della moneta, il quale può solo giustificare, ai sensi dell' art. 1224 cod. civ., il riconoscimento, in aggiunta agli interessi, del maggior danno causato dalla mora del debitore, per la cui liquidazione il potere-dovere del giudice di far ricorso, in difetto di prove specifiche, ad elementi presuntivi in ordine alla possibilità di impiego del denaro coerenti con la situazione personale e professionale del creditore o alla prevedibile collocazione nella forma del deposito bancario, postula che il creditore medesimo non si limiti soltanto a dedurre il detto maggior danno, ma fornisca concreti elementi che permettano di individuare e valutare siffatte situazioni.

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