Cass. civile, sez. Unite del 1989 numero 1613 (03/04/1989)


Il contratto di agenzia o rappresentanza commerciale, che sia stato stipulato con soggetto non iscritto nell' apposito ruolo istituito dalla legge 12 marzo 1968 n. 316, è nullo, ai sensi dell' art. 9 della legge stessa, per contrarietà a norma imperativa (non per illiceità della causa o dell' oggetto). Al relativo rapporto non si applicano né l' art. 2231 cod. civ., in tema di attività professionale da parte di chi non sia iscritto nell' albo, stante la non equiparabilità di quest' ultimo a detto ruolo, né l' art. 2126 primo comma cod. civ., in tema di prestazione di fatto con violazione di legge, che integra una disposizione eccezionale attinente al lavoro subordinato e non estensibile al lavoro autonomo (ancorché presenti i caratteri della cosiddetta "parasubordinazione"), ma i principi generali in materia di prestazioni non dovute di fare.

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