Cass. civile, sez. Unite del 1980 numero 4833 (25/07/1980)


Le "convenzioni di lottizzazione", di cui alla legge 6 agosto 1967 n. 765, sono contratti di natura peculiare, che si inseriscono strettamente nell'ambito di un procedimento amministrativo, concludentesi con l'approvazione del piano di lottizzazione e con l'emanazione delle relative licenze (o concessioni), e che lasciano integra, nonostante eventuali patti contrari, la potestà pubblicistica del Comune in materia di disciplina dell'assetto del territorio e di regolamentazione urbanistica. Per effetto di tale potestà, il Comune medesimo, in relazione ad esigenze sopravvenute, ovvero all'adozione di nuovi criteri di valutazione ritenuti più rispondenti al perseguimento del pubblico interesse, ha la facoltà di liberarsi dal vincolo contrattuale, anche mediante la modifica di un precedente programma di fabbricazione, la quale può implicare, con riguardo ai terreni per cui era stata prevista la lottizzazione, pure un limite assoluto di edificabilità, od un vincolo finalizzato a successiva espropriazione. Qualora detta facoltà venga esercitata, le posizioni soggettive dell'altro contraente, aventi natura di diritti soggettivi fino a che persista il rapporto contrattuale, restano degradate a meri interessi legittimi. In questa situazione, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario deve essere riconosciuta con riguardo alle pretese di quel contraente privato, le quali mirino a sottrarsi ad ulteriori adempimenti di obblighi contrattuali, ovvero si ricolleghino al pregresso adempimento degli obblighi stessi, anche sotto il profilo della ripetizione d'indebito o dell'arricchimento senza causa, mentre va negata con riguardo a pretese risarcitorie fondate sulla dedotta illegittimità dello scioglimento autoritativo del vincolo contrattuale, denunciabile davanti al giudice amministrativo.

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