Cass. civile, sez. Unite del 1976 numero 1507 (28/04/1976)


L' atto con il quale l' amministrazione iscrive un' acqua (nella specie, sorgiva) nell' elenco delle acque pubbliche, ai sensi dell' art. 1 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, ha carattere non costitutivo, ma meramente accertativo e dichiarativo della natura pubblicistica dell' acqua e del suo assoggettamento al relativo regime giuridico, discendenti automaticamente e direttamente dalla ricorrenza dei requisiti previsti da detta norma. Da ciò deriva che i tribunali delle acque (regionali o superiore), investiti con opposizione avverso l' atto di iscrizione, da parte del privato che si assume proprietario dell' acqua, ben possono, nell' esercizio dei loro poteri di indagine sulla demanialita o meno del bene controverso, prescindere dalle ragioni indicate nell' atto amministrativo d' iscrizione ed affermare la pubblicità dell' acqua per la ricorrenza di elementi obiettivi previsti dalla legge, ancorché diversi da quelli considerati dall' atto medesimo.

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