Cass. civile, sez. Unite del 1957 numero 3728 (10/10/1957)


La violazione, da parte del concessionario di unità fondiarie risultanti dalla ripartizione delle terre di uso civico, ovvero da parte dei suoi eredi, del divieto di divisione, alienazione o cessione prima dell'affrancazione del canone, stabilito dall'art. 21 l. 1766/27, importa la nullità assoluta e insanabile degli atti relativi. Consegue che le terre indebitamente alienate ritornano ipso iure alla massa divisibile del demanio civico, così come avviene per quelle abbandonate dal concessionario, e l'atto di alienazione, mentre può valere a spogliare l'alienante dal possesso delle terre ricevute in concessione, non è invece idoneo a operare in favore dell'acquirente il trasferimento di un possesso giuridicamente valido, onde l'acquirente stesso viene a trovarsi, rispetto a tali terre, nella posizione di un occupante abusivo. Tanto premesso, le controversie tra l'ente concedente e concessionario di terre di uso civico relative all'inadempimento degli obblighi del concessionario, e quindi all'accertamento della decadenza della concessione, come quelle che abbiano per oggetto la reintegra delle terre stesse anche nei confronti di acquirenti abusivi, sono attribuite alla giurisdizione speciale del commissario per gli usi civici il quale, rispetto a tali terre destinate a rientrare nella massa divisibile, viene ad essere nuovamente investito del potere di provvedere alla loro ripartizione.

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