Cass. civile, sez. Lavoro del 2013 numero 3820 (15/02/2013)




L'art. 2504 bis, comma I, c.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 6/2003, sancisce che la società risultante dalla fusione o quella incorporante (nell'ipotesi di fusione per incorporazione) assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione. Ed infatti, il verbo adoperato, "proseguire", lascia intendere che, a seguito dell'operazione di fusione, ha luogo la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato, quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti. Medesima conclusione sussiste, dunque, anche in relazione ai rapporti processuali e ciò, all'evidente fine, di evitare irragionevoli interruzioni del giudizio, contrarie, tra l'altro, ai principi del giusto processo.

La cancellazione dal registro delle imprese implica l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, sempre che tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del D.Lgs. n. 6/2003 che, modificando l'art. 2495, comma II, c.c., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione.

Deve ritenersi inammissibile la impugnazione proposta dalla società incorporata all’esito di fusione per incorporazione dopo aver ottenuto la cancellazione dal registro delle imprese, dovendo ricordarsi che quest’ultima determina l’estinzione immediata della società di capitali.

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