Cass. civile, sez. Lavoro del 2001 numero 9009 (03/07/2001)


La violazione del diritto al riposo settimanale non comporta automaticamente la lesione di un diritto della persona, cioè di un diritto suscettibile di essere sanzionato con il rimedio della responsabilità civile a prescindere da pregiudizi di ordine patrimoniale. Infatti, l'art. 36 cost. non tutela diritti fondamentali della persona ma diritti economici derivanti dal contratto di lavoro e pertanto spetta al lavoratore, che assume di avere subito un danno da usura in dipendenza del lavoro prestato in un giorno di riposo, allegare il pregiudizio concreto, biologico od esistenziale, riportato.Il danno derivante dal mancato godimento del riposo settimanale può consistere non soltanto nella lesione dell'integrità fisio - psichica, cioè nel danno alla salute o danno biologico in senso stretto (consacrato nell'art. 32 cost.), ma anche in quello che più genericamente si designa come danno esistenziale, al fine di coprire tutte le compromissioni delle attività realizzatrici della persona umana (come gli impedimenti alla serenità familiare, al godimento di un ambiente salubre e di una situazione di benessere, al sereno svolgimento della propria attività lavorativa), che ricevono consacrazione costituzionale negli art. 2 e 29 cost. Pertanto, tanto i pregiudizi alla salute quanto quelli alla dimensione esistenziale, pur di natura non patrimoniale, non possono essere lasciati privi di tutela risarcitoria.

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