Cass. civile, sez. Lavoro del 1997 numero 4418 (17/05/1997)


Il collegamento economico - fra le società del medesimo gruppo non comporta il venir meno dell' autonomia delle singole società, dotate di distinta personalità giuridica, e pertanto non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra un lavoratore e una di tali società si estendano alla società- madre o ad altre società dello stesso gruppo, salva peraltro la possibilità di identificare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro - anche ai fini della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato ex artt. 18 e 35 legge n. 300 del 1970 - ogni volta che si riscontri una simulazione o una preordinazione in frode alla legge degli atti costitutivi delle singole società, ovvero l' adozione in concreto di meccanismi che siano volti - mediante interposizione fittizie, o reali ma fiduciarie - a far apparire frazionato in distinti rapporti un rapporto di lavoro sostanzialmente unico. Ai fini della prova della simulazione, della frode o dell' interposizione, non rilevano gli elementi denotanti l' intensità del collegamento economico tra le distinte società, essendo invece necessario provare che solamente una determinata società (di norma, la capogruppo) abbia in concreto esercitato i poteri di gestione del rapporto di lavoro con i dipendenti.

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