Cass. civile, sez. Lavoro del 1996 numero 7181 (06/08/1996)


Poiché l'unico requisito formale prescritto dall'art. 1219 comma primo cod. civ. per la costituzione in mora del debitore è la richiesta scritta di adempimento, il creditore può provare con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni, di avergli manifestato in tal modo la sua chiara volontà in tal senso. Pertanto costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 cod. civ. l'inoltro della predetta richiesta per lettera raccomandata, la cui spedizione è certamente provata dalla relativa ricevuta e i cui particolari doveri di consegna a carico del servizio postale ne fanno presumere l'arrivo al debitore, pur in assenza della ricevuta di ritorno.

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